RAEE

Listino

Toner Esausti
CER:08.03.18

  • Presa 1 sacco €. 45,00
  • Presa 2 sacco €. 65,00
  • Presa di più sacchi (ritiro contestuale)
    cad. €. 35,00

Attivazione R’iToner
Invio di 2 box e attivazione servizio €. 25,00

Ritiro RAEE NON PERICOLOSO
CER:16.02.14
(pc, stampanti, ecc…)

  • fino a 70 Kg €. 35,00
  • da 71 Kg a 120 Kg €. 50,00
  • da 121 Kg a 230 Kg €. 70,00
  • da 231 Kg a 350 Kg €. 100,00
  • da 351 Kg a 500 Kg €. 130,00
  • > 500 Kg preventivo personalizzato
Ritiro RAEE PERICOLOSO
CER:16.02.13
(TV, monitor, ecc…)

  • fino a 70 Kg €. 45,00
  • da 71 Kg a 120 Kg €. 75,00
  • da 121 Kg a 230 Kg €. 115,00
  • da 231 Kg a 350 Kg €. 175,00
  • da 351 Kg a 500 Kg €. 245,00
  • > 500 Kg preventivo personalizzato
prezzi I.V.A. esclusa

Come Funziona

Lo smaltimento deve essere effettuato OBBLIGATORIAMENTE almeno una volta all’anno.

Il servizio verrà svolto ESCLUSIVAMENTE da ECOR’IT SERVIZI SRL

Potete aderire in due modi

1 – Essere autosufficienti, scaricando copia del contratto al seguente link, acquistare VOUCHER prepagati e quindi contattare direttamente ECOR’it

2 – Scaricando copia del contratto al seguente link, compilare la prima pagina e inviarmela per email o per fax al n. 0365-64.42.94 . Quindi verrà attivata tutta la procedura per la gestione dei “rifiuti elettronici professionali” (Attivazione R’iToner applicando il listino sopra riportato)

ATTENZIONE: a parte il costo iniziale per l’attivazione dei servizio R’iToner, finchè non richiederete il ritiro dell’ecobox NON via saranno altre spese.

Il CONTRATTO serve per affidare a ECOR’IT SERVIZI SRL la gestione dei Vostri rifiuti RAEE professionali e dei consumabili esausti. Questo vi solleverà da ogni responsabilità per lo smaltimento degli stessi. Ad ogni ritiro verrà rilasiato un documento, in regola con le attuali normative di legge che attesta la presa in consegna del rifiuto proressionale.

Estratti legge

D.Lgs 152/2006

ART 188

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) auto smaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
4. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (con i quali sia stata sottoscritta apposita convenzione);
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla regione.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 193

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Gestione dei rifiuti non autorizzati

ART. 256

Chiunque effettua una attività di raccolta trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
a. Pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da 2.600€ a 26.000€ se si tratta di rifiuti non pericolosi (art. 256 co. 1° lett. a)
b. Pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni o con ammenda da 2.600€ a 26.000€ se si tratta di rifiuti pericolosi
Le pene si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti

Violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari

ART. 258

1. I soggetti che non effettuano la comunicazione prescritta o la formulano in maniera incompleta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600€ a 15.000€
2. I soggetti che omettono di tenere il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600€ a 15.000€. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi la sanzione 15.900€ a 93.000€
3. chi trasporta rifiuti senza formulario o con dati incompleti è punito con la sanzione amministrativa da 1.600€ a 9.300€. Nel caso di rifiuti pericolosi si applica la pena da 3 mesi a 2 anni (art. 258 co. 4°)

Traffico illecito di rifiuti

ART. 259

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito è punito con un’ammenda da 1.550€ a 26.000€ e con l’arresto fino a 2 anni. (art. 259 co. 1°)
Per i reati relativi al traffico illecito dei rifiuti, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto (art. 259 co. 2°)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

ART. 260

Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e tramite l’allestimento di mezzi cede, riceve, trasporta, esporta o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuto è punito con la reclusione da uno a sei anni.